Comune di Civitella Paganico

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Ufficio Tributi e Personale

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

Abitazione principale e pertinenza

Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune e i suoi familiari dimorano abitualmente ed in particolare le seguenti tipologie:

  1. abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dal soggetto passivo (diritto d'uso, abitazione, enfiteusi, superficie e locazione finanziaria);
  2. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  3. abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata;
  4. abitazione regolarmente assegnata dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
  5. abitazione posseduta, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da anziani o disabili, residenti in Istituti di ricovero, purché non locata.

Questo Ente ha provveduto, con atto di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2009, ad assimilare all'abitazione principale, quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli). Per questa tipologia di immobili si applicherà l'aliquota agevolata del 5,00 per mille e la detrazione base di euro 103,29. L'eventuale pertinenza segue la destinazione dell'abitazione, rispettando quanto di seguito specificato.

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili è considerata pertinenza dell'abitazione principale, con applicazione dell'eventuale aliquota ridotta deliberata, una sola unità immobiliare. In presenza di più unità immobiliari, è considerata pertinenza quella con la maggiore rendita catastale, iscritta in catasto alle categorie C/2 o C/6 (box, cantina, garage), purché ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o ad essa collegata funzionalmente a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, sia il proprietario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione principale. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale.

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