
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN RELAZIONE ALL’IMPRESA ESECUTRICE – D.LGS. 9.4.2008 n. 81 .
Il 15/05/2008 è entrato in vigore il D.LGS. 9/04/2008 n.811, contenente “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3/08/2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Questo decreto contiene novità in materia di documentazione da presentare in relazione all’impresa esecutrice, che rientrano nell’ambito di un percorso volto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
In particolare, il comma 9 dell’art. 90 del D.LGS.81/2008, precisa che il committente (o il responsabile dei lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11 (lavori privati), l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, si considera soddisfatto con la presentazione,da parte delle imprese, del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti nell’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale, (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; nel caso di cui al comma 11 (lavori privati), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante la presentazione, da parte delle imprese, del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori,l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
L’articolo 90 sopracitato, dunque, conferma, a carico del titolare di un titolo abilitativo edilizio (committente), l’obbligo di trasmettere all’amministrazione competente (nel nostro caso il Comune) i documenti relativi all’impresa, che realizza l’intervento edilizio ed estende tale obbligo anche ai lavoratori autonomi .
Insieme alla comunicazione del nominativo del soggetto che esegue i lavori, va quindi presentata la documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 citato, in relazione a ciascuna impresa o lavoratore autonomo. Per quanto riguarda la documentazione da produrre, si tratta di:
Per quanto riguarda i procedimenti edilizi di questo Settore, il nome e i documenti relativi all’impresa vanno comunicati, contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio lavori oggetto del permesso di costruire, o contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) ovvero alla comunicazione di inizio lavori della DIA stessa.
Per quanto riguarda i “lavori in economia”, l’art. 90 del D.LGS.81/2008 prescrive espressamente che l’obbligo di fornire tutti i documenti relativi alle imprese, compreso il DURC, sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto.
A questo proposito, si ribadisce che non devono essere presentate comunicazioni di inizio lavori per il permesso di costruire indicando che i lavori vengono realizzati “in economia”. Queste comunicazioni vanno sempre presentate indicando il nominativo dell’impresa, completo di tutti i documenti di legge.
Invece, per quanto riguarda la DIA, i privati, sotto la propria responsabilità, nel caso in cui intendano realizzare lavori in economia, possono riservarsi di indicare i nominativi di quelle ditte che eseguiranno le singole lavorazioni e che non sono ancora note al momento della presentazione della DIA stessa. In questo caso è il titolare della DIA che ha l’obbligo di produrre, prima dell’effettivo inizio dei lavori, tutti i documenti relativi alle singole imprese, non espressamente individuate al momento della presentazione della DIA stessa.
Si chiarisce altresì che l’ipotesi di “lavori in economia diretta”, vale a dire eseguiti direttamente dal titolare della DIA che non sia un’impresa, non possono che essere fattispecie residuali e riferite ad opere di modestissima entità..
L’art. 90 del D.LGS.80/2008 stabilisce, in capo al Comune, l’obbligo di sospendere l’efficacia del titolo abilitativo edilizio, nel caso in cui non siano stati presentati i documenti richiesti relativi all’impresa.
Questi documenti vanno presentati anche nel caso di variazione dell’impresa esecutrice e cioè quando il cantiere abbia inizio con una impresa, poi, nel corso dei lavori, ne subentri una nuova.
Di conseguenza, qualora nel corso di verifiche, venga accertata la carenza dei documenti relativi all’impresa, questo Settore procederà ad emanare (previa diffida ad adempiere, mediante la presentazione della documentazione, nel termine massimo di 10 giorni), il provvedimento di sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera c) del D.LGS. 81/2008.
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Lara Faenzi
Pubblicato il giovedì 05 marzo 2009
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